Art. 247.

Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre, ne alterazioni di sorta. Accadendo errore, si corregge mediante annotazione firmata a norma dell'art. 244, apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa. Se la matrice della quietanza non sia più in potere della delegazione del tesoro, perché unita ai conti giudiziali, la delegazione comunica il testo dell'annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla direzione generale del tesoro, perché ne disponga la trascrizione sulla matrice. Quando non sia possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo della quietanza, il capo della delegazione ne effettua l'annullamento mediante annotazione firmata come all'art. 244. La quietanza annullata viene ritirata dal capo della delegazione del tesoro ed unita alla relativa matrice, a tergo della quale si indica il motivo dell'annullamento. Se la matrice della quietanza annullata sia stata già unita ai conti giudiziali il capo della delegazione del tesoro comunica alla direzione generale del tesoro il testo dell'annotazione di annullamento, affinché venga trascritta sulla relativa matrice. Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede la direzione generale del tesoro. Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie, la stessa direzione generale informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e la corte dei conti.
Condividi questo contenuto: