Art. 246.

Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma bensì rilasciare, come per le entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinché le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.
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