Art. 233.

Le valute riconosciute false, o quelle sospette di falsità, sono trattenute sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria e dalla tesoreria centrale e trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal presentatore, alle delegazioni del tesoro e al direttore generale del tesoro rispettivamente, per l'invio al procuratore del re con le informazioni sulla persona dalla quale furono presentate. Le delegazioni informano di ciò la direzione generale del tesoro.

Pei biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità, si osservano le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508.
Condividi questo contenuto: