Art. 232.

Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano, non che la somma totale della fattura. Tali fatture sono presentate da chi versa al capo della delegazione del tesoro o al controllore capo della tesoreria centrale il quale, riscontrati i computi e nulla trovando da osservare, aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del bilancio di entrata cui dev'essere imputata la somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai presentatori, affinché le passino insieme coi valori alle tesorerie e ne ottengano la relativa quietanza. Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere compilate da essi e contenere: a) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma totale che vuol versarsi; b) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di esse e l'indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi; c) la data e la firma di colui che effettua il versamento.

Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla delegazione del tesoro, la quale accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinché questi le presenti insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesoreria per effettuare il versamento. Per le entrate per le quali sia prescritto, le fatture di versamento sono presentate al visto preventivo dell'intendenza di finanza. Le tesorerie, appena ricevute le fatture, riscontrano la esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste quietanze annotandone il numero d'ordine e la data nelle fatture stesse.
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