Art. 226.

Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione l bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del presente regolamento.
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