Art. 225.

Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti. Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, tranne che non vi sia una speciale autorizzazione del ministro delle finanze. Gli agenti della riscossione che li accettino senza la detta speciale autorizzazione, sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.
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