Art. 197.

Qualora a norma del comma terzo dell'art. 73 della legge o di speciali leggi o regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in quale misura ed in qual modo debba essere prestata, ciò sarà determinato, sentito il consiglio di Stato, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro competente, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla corte dei conti.
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