Art. 196.

Nei casi di responsabilità dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.
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