Art. 182.

All'atto dell'assunzione in funzioni di un agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante. Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante. Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi, devono ai sensi del precedente art. 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.
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