Art. 181.

Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valore o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali d inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con uguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante.
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