Art. 16.

Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materiale.

Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale dello Stato.
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