Art. 15.

Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.

Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni, nei beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia alla amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica al ministero delle finanze.

Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello Stato e alla corte dei conti.
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