Art. 165.

Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il ministro per le finanze o il ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni. Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo.
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