Art. 164.

Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il ministero delle finanze, fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali. Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il ministro per le finanze creda opportuno intervenirvi personalmente.
Condividi questo contenuto: