Art. 160.

La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello Stato, le seguenti principali attribuzioni:

compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello stato dipendenti dalla gestione del bilancio, secondo la classificazione per categorie dei singoli stati di previsione;

compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;

predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, i progetti del bilancio annuale di previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato;

predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma degli articoli 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi mediante decreti reali o ministeriali;

preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del parlamento delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste;

esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze, i progetti di legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari, o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato;

preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al ministro per le finanze possono occorrere, sia per l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.
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