Art. 159.

La cessione gratuita di materiali ad altre amministrazioni dello Stato od a privati è vietata. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo inscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiali da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio.
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