Art. 144.

Nei casi in cui sia necessario, in relazione all'ordinamento dei servizi, o per altre esigenze inerenti al funzionamento degli uffici ciascun ministro può provvedere, mediante propri decreti, al riparto degli stanziamenti dei capitoli per i singoli servizi od uffici e alle modificazioni eventualmente occorrenti in tali riparti. Per i capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, concernenti le opere e le costruzioni di strade ferrate, è effettuata, in ogni caso, la ripartizione in articoli, mediante decreto da emanarsi di concerto fra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e da registrarsi alla corte dei conti. Con decreti da emanarsi dai ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso, il capitolo corrispondente.
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