Art. 105.

La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000.

La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del consiglio di Stato e con decreto registrato alla corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che dànno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.
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