Art. 104.

Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5, del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al parlamento ai termini dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze.

Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.

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