I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente, eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
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Giurisprudenza e Prassi
LAVORI ESEGUITI IN FORZA DI ORDINI DI SERVIZIO VERBALI NON RATIFICATI DA FORMALI VARIANTI CONTRATTUALI: L'APPALTATORE NON HA DIRITTO AL CORRISPETTIVO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026
"I contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta 'ad substantiam', con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, essendo tale regola espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost.".
Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che: “trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico sarebbe stato onere della parte opposta produrre gli atti dai quali deriva l’impegno di spesa della P.A., la delibera o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta”. È stato inoltre ribadito che la P.A. non può subire vincoli da “manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi” (cfr. Cass. 1.4.2010, n. 8000).