Parere tratto da fonti ufficiali

Decreto Semplificazioni: se non è richiesta la garanzia provvisoria, è comunque necessario l'impegno alla definitiva?
QUESITO del 27/01/2021

La Centrale Unica di Committenza chiede il rilascio di parere in merito alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020. Come noto, l’art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni dispone per le modalità di affidamento di cui al citato articolo che le Stazioni Appaltanti non debbano richiedere in sede di gara le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che le Stazioni Appaltanti indicano nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Tuttavia, il Decreto Semplificazioni non entra nel merito di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla presentazione di una dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario della procedura. Pertanto la scrivente Amministrazione, che bandisce le procedure di gara per conto degli enti aderenti quale Centrale Unica di Committenza, ha ritenuto di ottemperare alla citata normativa richiedendo ai concorrenti di produrre la suddetta dichiarazione di impegno. Diversi operatori economici però hanno segnalato che molte società assicurative non sono disponibili a rilasciare la mera dichiarazione di impegno, “slegata” dal rilascio della garanzia provvisoria. Conseguentemente, molti operatori hanno comunque prodotto in sede di gara la garanzia provvisoria al fine della partecipazione o hanno richiesto chiarimenti proponendo soluzioni inaccettabili (la possibilità di far sottoscrivere la mera dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante della società concorrente). Si richiede quindi supporto al fine di dirimere la questione, in modo da applicare correttamente le disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si chiede inoltre se è possibile inserire nel disciplinare una clausola che preveda il posticipo dell’impegno del fideiussore – per il solo aggiudicatario – quindi successivamente alla proposta di aggiudicazione. In altri termini subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione al rilascio dell’impegno del fideiussore. In caso contrario si avrà decadenza dall’aggiudicazione.

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