Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale é aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".
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