Art. 21.
Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, é punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. É data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.L'autorizzazione prevista dal precedente comma é rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.
L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, é punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
Giurisprudenza e Prassi
L'APPALTATORE CHE UTILIZZA MAESTRANZE ALTRUI MEDIANTE DISTACCO DI PERSONALE IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ASSUME IL POTERE DIRETTIVO E LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE LAVORATIVA (105)
L'eccezione di inadempimento e la conseguente sospensione dei pagamenti nel contratto di subappalto non possono fondarsi su presunte irregolarità gestionali relative a un precedente e distinto rapporto di distacco di personale, atteso che, in regime di distacco, la responsabilità direttiva e la conoscenza dell'impiego delle risorse lavorative competono alla società distaccataria.
"Va, infatti, attribuito decisivo rilievo alla circostanza, riconosciuta pacificamente in atti, che la [...] convenuta opposta ha dato corso al contratto di subappalto solo successivamente all’autorizzazione a subappaltare rilasciata dal Comune [...] all’appaltante [...] in data 21.06.2017. Mentre, anteriormente a questa data, i lavoratori della [...] operavano nel cantiere oggetto dell’appalto concesso a [...] dal Comune [...] unicamente in forza del contratto di distacco di personale, personale che era stato, appunto, messo a disposizione da parte della Cooperativa.
Sulla base quindi di tale distacco, che, come affermato dalla opponente nel proprio atto introduttivo, si era reso necessario avendo il Comune di Cislago richiesto integrazione della documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, [...] aveva, quale distaccataria, il potere direttivo in ordine alle attività svolte nel cantiere, e dunque la piena gestione e conoscenza delle risorse lavorative concesse in distacco.
[...] il contestato inadempimento, accertato comunque insussistente per quanto sopra esposto, si sarebbe verificato nella vigenza di un diverso contratto, quello di distacco, autonomo e distinto dal contratto di subappalto, quest’ultimo divenuto operativo inter partes soltanto a partire dal 21.06.2027, data di autorizzazione al subappalto rilasciata dal Comune [...]".
CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO - PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO ED INASPRIMENTO PENE PER SUBAPPALTO ILLECITO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO - PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO ED INASPRIMENTO PENE PER SUBAPPALTO ILLECITO (63)
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
SUPERAMENTO DEL LIMITE AL SUBAPPALTO - EFFETTI
La L. n. 646 del 1982, art. 21, comma 1 (come modificato dal D.L. n. 629 del 1981, art. 2 quinquies, convertito nella L. n. 726 del 1982; ed ancora dalla L. n. 55 del 1990, art. 8), sanziona la condotta di che "avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione della autorità competente". L'interpretazione letterale di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il reato sia configurabile laddove manchi del tutto l'autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione, dovendo la formula "in tutto o in parte" essere riferita alla eventuale ripartizione in lotti delle opere medesime: talchè solo con una esegesi estensiva ed in malam partem sarebbe possibile affermare che la norma sia applicabile anche in una situazione, come quella in esame, nella quale l'autorizzazione sia stata regolarmente rilasciata dall'autorità amministrativa competente, ma il subappalto abbia poi concretamente riguardato la realizzazione delle opere in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo.

