Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 10-bis. - Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, é inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazioni agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, cirro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione agli albi, é punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto é commesso per colpa, la pena é della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente".

"Art. 10-ter. - Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10. La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

"Art. 10-quater. - Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-ter, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter".

"Art. 10-quinquies. -Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché é intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, é punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto é commesso per colpa la pena é della reclusione da tre mesi ad un anno".
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