Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Art. 7, - Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 373, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto é commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. In ogni caso si procede d'ufficio ed é consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena é aggiunta una misura di sicurezza detentiva".
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