Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012
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Giurisprudenza e Prassi

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA SUL CONFLITTO DI INTERESSE (213.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Parere sullo Schema di Linee guida aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", in attuazione dell'art. 213, c. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

AZIENDE SPECIALI - INCARICHI PROFESSIONALI - INCOMPATIBILITA'

ANAC PARERE 2015

L’incarico di amministratore unico di un’azienda speciale non potra' essere conferito ad un dirigente dell’Amministrazione che l’ha costituita, nel caso in cui lo stesso dirigente sia chiamato a svolgere, in virtu' dell’incarico rivestito, funzioni che attengono alla vigilanza, al controllo, al finanziamento della predetta azienda speciale, stante il potenziale conflitto di interessi in capo al dirigente stesso, configurabile in simili circostanze.

Oggetto: AG 30/2015/AC - Citta' di Pompei –– nomina amministratore unico azienda speciale “Aspide” - incompatibilita' ex art. 12 del d.lgs. 39/2013 - richiesta di parere.

CONFLITTO DI INTERESSI - PROCEDURE DA ATTIVARE

ANAC PARERE 2015

L’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Nel caso in esame, il responsabile di settore ha segnalato al segretario comunale, in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione, che il difensore dell’ex dipendente dell’ente – che ha presentato la parcella oggetto del procedimento di rimborso - è altresi' difensore dello stesso responsabile di settore in vari giudizi ancora pendenti; inoltre il predetto ex dipendente è citato, in qualita' di testimone, in alcuni dei giudizi in cui lo stesso responsabile è direttamente interessato.

In simili circostanze, stante il rapporto diretto e di fiducia del responsabile di settore con il difensore dell’ex dipendente dell’ente ed il ruolo di quest’ultimo (testimone in alcuni giudizi in cui lo stesso responsabile è direttamente coinvolto), sembra sussistere un coinvolgimento della sfera privata del predetto responsabile di settore nel procedimento de quo, tale da configurare la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi. Circostanza, questa, che alla luce dell’avviso espresso in precedenza, determinerebbe un obbligo di astensione da parte dello stesso responsabile, trattandosi di una situazione potenzialmente idonea a minare le condizioni di imparzialita' richieste nell’esercizio della sua funzione.

Oggetto: AG11/2015/AC - Comune di A – sussistenza del conflitto di interesse ex art. 6-bis l. 241/1990 – richiesta di parere.