Art. 5 (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, é considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione
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Giurisprudenza e Prassi

MANCATA NOMINA RUP – CODICE NON DICE NULLA – SI APPLICA L. 241/90 – FUNZIONI RUP AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO (30.8 – 31.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

In primo luogo deve rammentarsi che l’art. 31 d.lgs. 50/2016 – nella parte in cui indica la necessità di nominare il responsabile del procedimento per ciascuna delle quattro fasi in cui è scomponibile l’operazione contrattuale pubblica – va interpretato tenendo conto, per effetto dell’espresso rinvio alle disposizioni contenute nella l. 241/1990 operato dal Codice dei contratti pubblici oggi vigente, dell’art. 30, comma 8, e dell’art. 31, comma 3.

In altri termini deve confermarsi, anche con riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici vigente, che esse vengono costantemente integrate e completate dalle disposizioni sul procedimento amministrativo contenute nella l. 241/1990, con riferimento in particolare alle fasi dell’operazione contrattuale pubblica disciplinata dal diritto amministrativo (fatta quindi esclusione per la fase di esecuzione, ove l’integrazione viene realizzata dalle disposizioni del codice civile) soprattutto quando una evenienza della procedura non è specificamente disciplinata dal Codice dei contratti.

Infatti, espressamente, l’art. 30, comma 8, del Codice stabilisce che “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.

Orbene, non prevedendo l’art. 31 del Codice una specifica disciplina da applicarsi alla ipotesi in cui non vi sia stata, nel corso del procedimento selettivo, una formale nomina del responsabile (unico) del procedimento, risulta applicabile in tal caso la regola generale della l. 241/1990, in particolare propria della previsione recata nell’art. 5, in virtù della quale, nel caso di mancata nomina di un funzionario quale responsabile del procedimento, deve intendersi che tale funzione sia attribuita “automaticamente e naturalmente” al dirigente responsabile dell’ufficio e del procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in cui l’organigramma dell’ente-stazione appaltante non preveda, in pianta organica, la presenza di posizioni dirigenziali).

Può quindi affermarsi che, anche nella vigenza del nuovo ‘Codice’ dei contratti pubblici, nel caso di mancata nomina espressa di un responsabile (unico) del procedimento, deve intendersi automaticamente assunta tale funzione dal dirigente o dal funzionario responsabile dell’ufficio, senza che la mancata espressione manifesta e formale della nomina del responsabile (unico) del procedimento si possa tradurre in un vizio invalidante della procedura, né possa costituire, come è avvenuto nella specie, una valida ragione per disporre l’annullamento degli atti di una gara.

ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IN AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In sede di adozione di un atto in autotutela da parte della P.A., la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'Amministrazione pubblica, non certo in via di principio quando lo stesso è dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'Autorita' amministrativa ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo.

E’ legittima la delibera con la quale una stazione appaltante ha annullato una precedente autorizzazione rilasciata per l’esecuzione, mediante subappalto, di alcuni lavori limitati al movimento terra ed alla fornitura di sabbia, che in realta' era stata chiesta ed ottenuta allo scopo di mascherare un subappalto non autorizzato per tutti i lavori ed era, in definitiva, frodatoria della legge che impone la previa autorizzazione per il subappalto e lo assoggetta a specifici controlli amministrativi. In tal caso non occorre alcuna motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento.

I fatti posti a base della sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. ben possono formare il fondamento di un provvedimento amministrativo, ove autonomamente valutati dall'Amministrazione; la sussistenza di una sentenza di patteggiamento, infatti, non puo' essere invocata per considerare come inesistenti tutte le circostanze emerse in sede penale, restando sempre a carico della p.a. l'obbligo di valutarle autonomamente (nel caso di specie, il riferimento alle gravi circostanze che avevano portato alla condanna anche per il correlativo allarme sociale risulta sufficiente per sorreggere il provvedimento di annullamento; in senso conforme Consiglio Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4544).

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 21/02/2023 - RUP PER EDILIZIA SCOLASTICA

Buongiorno. In relazione all'art. 7ter del D.L. 20/2022 che proroga fino al 31.12.2026 i poteri di commissario a sindaci e Presidenti, si chiede di sapere se è comunque necessaria la figura del RUP e, se possibile, quali siano le procedure da seguire. Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 03/01/2018 - COMPETENZE ORGANI (COD. QUESITO 140)

Nel caso di una S.A. (società in house) che abbia istituito al proprio interno l'Area Appalti e contratti deputata a svolgere le gare, può il Responsabile di essa, nella figura del Presidente della commissione procedere all'esclusione dei concorrenti, senza dovere ricorrere al RUP? Poi gli atti della gara saranno vistati dal RUP al termine per proporre l'aggiudicazione


QUESITO del 07/08/2006 - RUP

In un bando di gara pubblicato, chi è tenuto a dare spiegazioni tecniche e dettagliate sul bando "tra l'altro già specificate nel bando stesso", il RUP o il responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge 241 del 1990? Gradirei una risposta nel più breve tempo possibile, grazie