Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Articolo introdotto dall'articolo 3 della legge n. 15 del 2005; modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione
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