Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
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Giurisprudenza e Prassi

CASSA EDILE – LEGITTIMATA A CHIEDERE ACCESSO ATTI ALLA STAZIONE APPALTANTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

L’art 22 co.1 lett e) della legge n. 241/90 stabilisce che per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”; l’art 23 della medesima legge dispone che “il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi (…)”.

Peraltro, la Cassa Edile chiede al committente l’accesso agli atti che ineriscono proprio alla gestione del pubblico servizio, al fine di verificare se esse rientrano o meno nel relativo CCNL per l’edilizia ai fini del pagamento del contributo.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, n. 13; Cons. di Stato, sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7977), “occorre un collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera di azione amministrativa”. Nella presente fattispecie il collegamento è rappresentato dall’essere la richiesta di ostensione collegata ad atti di gestione di un pubblico servizio. Alla pubblica amministrazione non è consentito negare l’accesso agli atti opponendo ragioni di merito che ineriscono solo alla sfera di valutazione dell’istante. La giurisprudenza, infatti, è ferma nel ritenere che “La p.a. nel riscontrare l'istanza di accesso, non può sostituire una propria e singolare valutazione circa la conferenza dell'atto richiesto alle oggettive esigenze di collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela. In sintesi, non è consentito alla p.a. un apprezzamento, nel merito, circa la fondatezza della pretesa e/o le strategie difensive dell'interessato” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis n.9461 del 19/09/2018).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, laddove sia esercitato per "curare o difendere un interesse giuridico", prevale sul segreto commerciale o industriale in senso lato cd. know how.

Infatti, nell’ipotesi in cui vi siano comunque dei dati sensibili da salvaguardare, l’ostensione potrà essere consentita con modalità di oscuramento di tali dati.

ANAS - APPALTO DI INFRASTRUTTURE - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2010

Sulla base dell’art. 23 della L. 241/90, il diritto di accesso si esercita nei confronti “delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”. A sua volta, nell’ambito dell’istituto dell’accesso, il concetto di “pubblica amministrazione” viene ampliato con la previsione contenuta nel precedente articolo 22, che annovera tra i soggetti passivi dell’azione non solo i “soggetti pubblici” ma anche i “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. L’ANAS s.p.a. – allorchè agisce quale soggetto aggiudicatore di un appalto relativo alla costruzione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ex D. Lgs. 190/2002 – puo' godere della predetta qualificazione di soggetto esercente attivita' di pubblico interesse.

Sul punto va rilevato che – benche' il D. Lgs. 190/2002 risulti oggi abrogato e sostituito dagli art. 161 e ss. del Codice dei contratti pubblici – la normativa all’epoca vigente (e quella che oggi la ha sostituita) sulla base della quale l’ANAS ha appaltato l’esecuzione dell’opera in questione è espressamente rivolta alla realizzazione di “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”. Appare, quindi, difficilmente sostenibile che l’attivita' contrattuale di cui si chiede la pubblicizzazione non rientri nel novero dell’attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, con l’ulteriore precisazione che il “pubblico interesse” non puo' essere considerato immanente solo alla fase di individuazione o scelta del contraente e non anche nella successiva fase di esecuzione del contratto. E’ stato infatti affermato che “In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90, il diritto di accesso puo' esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purche' concernenti attivita' di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all'esercizio del diritto di accesso.” (Tar Lombardia Milano, 373/2010).

AVCP - REGOLAMENTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

AVCP DELIBERAZIONE 2008

Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita'.