Art. 14-ter (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. articolo così modificato dal DLGS 127/2016 in vigore dal 28/07/2016
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Giurisprudenza e Prassi

CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2014

La motivazione del provvedimento conclusivo di un procedimento svoltosi in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, non puo' risolversi nella mera acritica ripetizione dei pareri (tra l’altro non vincolanti) espressi dalle amministrazioni partecipanti (cfr. Consiglio di Stato, 21 ottobre 2009, n. 6455; Tar Lombardia, Brescia, 4 dicembre 2007, n. 6455), ove non sia possibile evincere in maniera chiara quali siano le motivazioni logiche effettivamente influenti sul diniego finale, in quanto ritenute ostative all’assenso.

Cio' vale soprattutto a seguito delle modifiche apportate all’art. 14 ter, L. 241/90 dapprima dalla L. 15/2005 e successivamente dal D.L. 78/2010, sostituendosi al criterio decisionale di tipo quantitativo/maggioritario quello qualitativo delle posizioni prevalenti. In particolare il comma 6 bis ha previsto, all’esito dei lavori della conferenza, l’adozione da parte dell’amministrazione procedente della “determinazione motivata” di conclusione del procedimento, sulla base delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, evidenziandone il carattere non meramente dichiarativo, bensi' costitutivo di effetti finali, potendo essa sostituire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Va inoltre ribadito che con specifico riguardo agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’art. 208, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 richiede che, in caso di esito negativo dell’istruttoria, il procedimento si concluda con provvedimento di “diniego motivato”. A giudizio del Collegio tale obbligo motivazionale non puo' considerarsi una ridondante ripetizione del generale obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della stessa Legge n. 241/90, ritenendo che, data l’ampia portata del provvedimento ex art. 14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90, anche in correlazione con l’art. 208 D.lgs. 152/2006, lo stesso debba contenere una motivazione di sintesi che, all’esito del bilanciamento dei contrapposti interessi, sia in grado di far emergere con sufficienza il giudizio finale di prevalenza delle posizioni risultanti dall’istruttoria conferenziale, con l’indicazione di quelle condivise e ritenute preclusive ad ogni opzione anche modificativa del progetto; motivazione rimessa con valore costitutivo autonomo all’autorita' deputata all’emanazione del provvedimento finale. Cio' vale in modo particolare con riferimento alle ipotesi di esito negativo del procedimento di cui all’art. 208 D.lgs. 152/2006, in presenza di progetti privati, ma di utilita' sociale, ancora necessari allo stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti.

Nel caso in esame, in particolare, la delicatezza degli interessi coinvolti imponeva alla Provincia di adottare una propria motivazione conclusiva, con l’indicazione delle ragioni ritenute ostative e non superabili attraverso l’imposizione di prescrizioni da parte del provvedimento autorizzatorio (ad es. con la precisazione dell’elenco di codici C.E.R. conferibili) ne' con modifiche al progetto; cio' va detto anche in riferimento alle controdeduzioni presentate dalla Bleu s.r.l., risultate invece apoditticamente respinte (cfr. verbale del C.T.P., sezione integrata V.I.A./A.I.A del 13 febbraio 2013), cosi' come lamentato con l’ultimo motivo di ricorso.

Pertanto, non risultava sufficiente il mero rinvio ai pareri espressi dagli enti portatori di interessi propri e specifici, in una visione prettamente unilaterale della vicenda, occorrendo una valutazione complessiva, frutto della trasparente comparazione degli interessi rimessa all’amministrazione procedente, in grado di evidenziare in maniera chiara e coerente le scelte provinciali in tema di localizzazione e autorizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti e di consentire il sindacato estrinseco sulla legittimita' degli atti.