Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. articolo così modificato dal DLGS 127/2016 in vigore dal 28/07/2016
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Giurisprudenza e Prassi

CONFERENZA DI SERVIZI - DISSENSO ESPRESSO DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI - EFFETTI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2012

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale finalizzato a contestualizzare nulla osta, pareri, concerti, ecc. da compiersi a cura di piu' Amministrazioni, in vista del provvedimento finale che l'amministrazione procedente è poi tenuta ad emanare; essa realizza i principi di celerita', efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, consentendo di valutare in un unico contesto temporale una pluralita' di aspetti sottesi all'esercizio del potere amministrativo, di cui dovra' tenersi conto in vista dell'adozione del provvedimento finale. Per tali ragioni, l'art. 14 quater, l. 7 agosto 1990 n. 241, richiede che il dissenso delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi sia espresso in sede alla conferenza medesima. Tuttavia, da tale previsione non puo' desumersi ipso iure l'illegittimita' del dissenso espresso al di fuori della conferenza, essendo invece legittimo un dissenso espresso al di fuori di tale sede istituzionale, quando lo scopo del contraddittorio risulti comunque raggiunto. (T.A.R. Lecce Puglia sez. I 10 maggio 2012).