Art. 69.

È vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato;

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.
Condividi questo contenuto: