Art. 68.

Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
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