Art. 362

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

La collaudazione dei lavori è affidata dall'Autorità competente ad un ufficiale del Genio civile, cd in casi gravi ad una commissione composta di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario o del suo rappresentante.
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