Art. 361

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.
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