Art. 351

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152

Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non passa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.
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Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE CREDITI - APPLICAZIONE CODICE CIVILE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2007

La Corte di Cassazione ha affermato che per i crediti derivanti da contratto di appalto di lavori pubblici stipulati nel vigore della legge 109/1994 restano valide le norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 9, allegato E, artt. 351 e 355, allegato F, della legge 20 marzo 1865, n. 2248; artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre del 1923 n. 2440).

Analizzando la fattispecie della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto opportuno chiarire che tale disciplina ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, “la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla Legge n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti quale risultante dal c.c., tanto che l’art 1, comma 2, della Legge citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile”.

Deve quindi ritenersi che la L. n. 109 del 1994, art 26, comma 5, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della L. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 52 del 1991, la disciplina codicistica.

Il Collegio chiarisce che nonostante la decisione in oggetto riguardasse i contratti stipulati nella vigenza della legge 109/1994, essa appare di stretta attualità poiché il rinvio alla legge 52/1991 non è venuto meno per effetto dell’abrogazione della legge Merloni da parte del D. Lgs. 163/2006. L’art. 117 del decreto infatti, oltre a dettare delle disposizioni ulteriori specifiche, rinvia all’art. 1 della legge 52/1991, in modo analogo al rinvio operato dal comma 5 dell’art. 26 della legge 109/1994. Tale articolo nel confermare la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall’esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una impresa qualificata (comma 1, periodo 2) e, per l’eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti non prevede l’applicabilità delle norme generali del c.c., cosi come invece disposto dalla L. n. 52 del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa in genere.