Art. 350

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in a conto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.
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