Art. 326

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.
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Giurisprudenza e Prassi

CORRESPONSIONE PAGAMENTI PER PRESTAZIONI A CORPO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

Alla determinazione degli emolumenti spettanti all’esecutore di un’opera pubblica si perviene in via generale attraverso i due opposti criteri del prezzo “a forfait” o del prezzo “a misura”, consistendo, il primo, nella definizione di una somma complessiva fissa e, il secondo, nella previsione di un compenso, da determinarsi in base ad un elenco di prezzi allegato al contratto, variabile in relazione alla qualita' e quantita' del materiale, del personale e dell’attivita' effettivamente impiegata.

L'istituto del “prezzo chiuso” si configura come alternativo e ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e, in questo senso, derogatorio) rispetto a quello della “revisione prezzi”, realizzando il criterio di un'alea convenzionale forfettizzata per entrambi i contraenti e attuando un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale, la' dove il prezzo del contratto rimane “sterilizzato” da tutte le possibili influenze esterne. Tale prezzo assume una rigidita' predeterminata per questo aspetto, risultando la contemplazione degli incrementi del costo delle opere basata su una valutazione ex ante, senza che su tale costo possano incidere i tempi effettivi di esecuzione e gli eventuali ritardi suscettibili di presentarsi nell'esecuzione stessa dei lavori, cosi' da rendere non piu' applicabile l'intera normativa relativa alla revisione dei prezzi.

INTERESSE AD ADDIVENIRE ALLA DECISIONE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2006

Le peculiarità che contraddistinguono l'appalto a corpo dall'appalto a misura non attengono alla fase preliminare della scelta del contraente, che si effettua con uno dei procedimenti ad evidenza pubblica predisposti dall'ordinamento; momento questo che non rileva nel caso specifico essendo incontroverso che la gara dovesse essere aggiudicata al consorzio ACM sulla base di quanto già deciso con le menzionate sentenze n. 1642/2002 e n. 3239/2002. La distinzione assume invero rilevanza nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del contratto, nel senso che mentre nell'appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell'appalto a corpo rileva il “rischio” a carico dell'impresa, dato che il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di maggior lavoro che venga eventualmente a gravare sull'appaltatore. Anche per il contratto a corpo sussiste l'esigenza di pubblico interesse che le opere previste siano realizzate a condizioni di minor possibile dispendio di risorse finanziarie, compatibilmente con l'esigenza di conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza dell'opera stessa in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare. L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale "naturalmente" accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319). Siffatta interpretazione, del resto, si rivela puntualmente conforme alle indicazioni ritraibili dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in base ai quali mentre per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste, per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite.

L'accertamento dell'inutilità della sentenza dovuto alla modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale, alla decisione, va, quindi, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al consorzio alla definizione del ricorso e deve, quindi, dichiararsi improcedibile il ricorso in parte qua. L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Nel caso in esame l’Amministrazione aggiudicava in la gara al consorzio ricorrente, il quale, opponeva il suo rifiuto alla sottoscrizione del vincolo contrattuale ed alla consegna dei lavori giustificandolo con la richiesta di adeguamento delle condizioni economiche dell’appalto a causa di sopravvenute più onerose condizioni di realizzazione dell'opera in questione. Tale richiesta non poteva costituire presupposto idoneo a giustificare il successivo rifiuto di consegna dei lavori. Quindi la richiesta di ridefinire le condizioni economiche contrattuali e, conseguentemente, il rifiuto di consegna dei lavori non trovava giustificazione, sicché il consorzio ben avrebbe potuto assumere l’esecuzione dell’appalto, posto che, sebbene fossero decorsi due anni dalla data di indizione del bando, era stato riscontrato che il prezzo al quale l’appalto in questione era stato successivamente aggiudicato ad altra impresa a seguito di una nuova gara, era risultato addirittura inferiore rispetto alla somma offerta dal consorzio per adeguare i prezzi del contratto originario.