Art. 325

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.
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