Art. 300.

L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruire il diritto d'intraprender i lavori, se prima egli non avrà fatto constare presso l'autorità amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto ciò che la legge prescrive per l'esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà.
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