Art. 299.

Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promulgazione della presente legge continueranno ad esser rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.
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