Art. 296.

Gli individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.

I regolamenti però che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatorii per quegli individui o società che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto può riguardare il servizio comune.
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