Art. 295.

Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo, o di una società in accomandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.

In tale caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà determinato dal Governo, e sarà retta da uno statuto, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governo medesimo in conformità delle leggi sulla materia.
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