Art. 293.

Saranno dichiarati negli atti di concessione quei favori che il Governo volesse accordare ai concessionari di ferrovie pubbliche, così pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato di materiali necessari per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganale per la introduzione dall'estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d'ogni genere esclusivamente destinati ed assolutamente necessari pel primo completo armamento e per ogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o mobili o fisse necessarie per la locomozione.

Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal ministero delle finanze.
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