Art. 292.

Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed accessori, non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

Essi potranno sempre venire estesi tiene forme concesse per quella espropriazioni che si fanno per opere di utilità pubblica nell'interesse dello Stato.
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