Art. 281.

I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi così ordinari come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.

Se per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporanea sospensione dell'esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari potessero pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.
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