Art. 280.

Ogni qualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima sarà tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l'esercizio della sua linea.

Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.
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