Art. 26.

I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte più importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero.
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