Art. 25.

Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero ne farà conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo promuoverà il decreto reale.
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