Art. 251.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intiera cauzione definitiva. (Vedi art. 253).
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